Protocollo d'intesa Ministero dell'Ambiente

Il 22 luglio è stato siglato a Roma presso il Ministero dell’ambiente un protocollo d’intesa nel quale le associazioni scout firmatarie vengono abilitate a svolgere le proprie attività e campi nei parchi nazionali.
In questo documento, infatti, all’art. 1. si prende ufficialmente atto della sensibilità educativa ambientale che le associazioni scout hanno sempre dimostrato e praticato, proponendole per una presenza attiva nei parchi.
Dato che i parchi sono organismi autonomi, il protocollo d’intesa dovrà essere "perfezionato" localmente prima di piantare anche una sola tendina in un parco!
Si tratta però, di una prima fondamentale tappa di lavoro per tutta l’associazione, ed in particolare per i comitati regionali e di zona, che potranno avviare o potenziare qualora fossero già attivi, accordi specifici con gli enti parco del proprio territorio.
La possibilità di campeggiare e svolgere attività nei parchi, oltre a dare respiro ai capi che non riescono più ad individuare località adatte alle uscite e ai campi, sarà, quindi, un banco di prova per la nostra capacità progettuale.
È possibile, ad esempio, che le strutture di branca e del metodo delle zone e delle regioni possano inventare e progettare attività specifiche per le varie fascia d’età, attività che magari, possano essere occasioni d’incontro e di esperienza anche con gli altri frequentatori dei parchi. Ovviamente dovremo lavorare molto anche sul nostro stile, consapevoli del senso di responsabilità che occorre dimostrare, facendo davvero del nostro meglio, per cogliere positivamente questa occasione.
INTESA TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E ASSOCIAZIONI SCAUTISTICHE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell’ambiente;
Considerato che la suddetta legge all’art. 1 attribuisce al Ministero il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Considerato, inoltre, che il Ministero dell’ambiente è tenuto in forza dello stesso articolo ad assumere le iniziative idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze e ai problemi dell’ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree naturali protette del 6 dicembre 1991 n.394;
Considerato che detta legge, in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione, impone il compito di garantire e promuovere la conservazione delle aree naturali protette, nonché di promuovere attività di educazione ricreative compatibili all’interno delle aree medesime;
Tenuto conto che tale compito viene adempiuto anche agevolando il godimento del patrimonio naturalistico italiano mediante accordi o convenzioni con le associazioni o i raggruppamenti costituiti in forma continuativa;
Vista la legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991 n. 266, che valorizza le organizzazioni sociali, le quali svolgono funzioni rilevanti nel settore sociale e della solidarietà;
Tenuto conto che alcune Associazioni scout rientrano nel novero delle organizzazioni riconosciute ai sensi della legge-quadro sul volontariato;
Tenuto conto della radicata esperienza delle Associazioni scautistiche nel perseguimento di fini educativi, di diffusione dei valori ambientali all’interno della società e dei suggerimenti del Centro Studi ed Esperienze Scout Baden-Powell;
il Ministro dell’ambiente stipula con l’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci), il Corpo Nazionale Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani (Cngei), l’Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici (Fse) e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci) la presente convenzione
Art. 1
Il Ministero dell’ambiente consapevole della funzione educativa svolta dallo scautismo, in particolare dell’uso dell’attività all’aperto e in ambienti naturali ai fini della formazione del carattere dei giovani, rileva l’importanza, nel perseguimento degli obiettivi e degli scopi previsti dalla legge-quadro sulle aree naturali protette, di offrire alle Associazioni scautistiche italiane la possibilità di svolgere le loro attività all’interno dei parchi nazionali, nonché di agevolare i rapporti reciproci tra gli enti parco e le suddette associazioni.
Art. 2
Le Associazioni, firmatarie della presente intesa, (appresso definite Associazioni scout) dichiarano la loro disponibilità, nel limite delle rispettive possibilità, a collaborare, nel rispetto delle normative vigenti, alla diffusione della conoscenza dei parchi nazionali, a partecipare all’opera di conservazione e di sviluppo degli stessi, anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle diverse età dei propri iscritti.
Art. 3
Il Ministero dell’ambiente promuoverà presso gli enti parco forme collaborazione tra gli enti medesimi e le associazioni scout, sui seguenti oggetti:
l individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi itineranti all’interno dei parchi nazionali;
l adeguamento di dette aree alle necessità delle attività svolte dagli scout, anche mediante la fornitura dei necessari servizi;
l eventuale affidamento di strutture, esistenti e/o da riadattare, e di aree destinate al campeggio alle associazioni scout per il perseguimento dei loro fini istituzionali;
l affidamento di altre aree destinate all’uso delle Associazioni scautistiche;
l elaborazione di programmi educativi;
l formazione delle guide naturalistiche;
l convenzioni per lo sviluppo e lo svolgimento del servizio civile;
l gestione di eventuali altri servizi.
Art. 4
Nello svolgimento delle loro attività all’interno dei parchi nazionali le Associazioni scout si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall’ente gestore, a non procurare danni all’ambiente, a rispettare e far rispettare la fauna e la flora e gli ambienti naturali presenti all’interno del parco. Esse si impegnano, altresì, a programmare le proprie attività in armonia con quelle dell’ente parco e, eventualmente, a sviluppare programmi per la valorizzazione delle aree naturali protette, in modo particolare in materia di:
l prevenzione e avvistamento di eventuali incendi;
l educazione ambientale;
l collocazione e restauro della cartellonistica;
l manutenzione di sentieri, secondo le modalità fornite dagli enti parco;
l svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità;
l servizio di guida;
l eventuale collaborazione con gli enti parco per altri servizi e nei rapporti con il pubblico.
Le Associazioni scout si vincolano a non costruire impianti fissi, tranne quelli specificamente autorizzati dagli enti parco, nelle aree destinate a loro uso, a provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti dall’ordinaria attività di campeggio, curando specificamente la predisposizione dei rifiuti organici per il compostaggio, nonché a curare la gestione eco-compatibile degli spazi medesimi.
Art. 5
Al fine di disciplinare i termini e le forme di collaborazione, per l’individuazione delle aree destinate al campeggio, anche itinerante, e delle strutture per l’accantonamento, per la definizione delle modalità del loro utilizzo, per il coinvolgimento delle Associazioni scout nelle attività promosse dagli enti parco e, in generale, per il raggiungimento dei fini sopra esposti si provvederà mediante apposite convenzioni, accordi o concessioni da stipularsi tra i singoli enti parco e le Associazioni scout.
I summenzionati atti negoziali determineranno la loro durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione. Laddove essi comportino oneri finanziari a carico degli enti parco, tali atti sono da sottoscrivere nelle forme e modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
Roma, lì 22 luglio 1997
Il Ministro dell’ambiente
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci)
Corpo Nazionale Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani (Cngei)
Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici (Fse)
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci)
Agesci Puglia

 

Informazioni

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via Roma, 13
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Italia

 
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