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Aggiornato il: 16/10/2006 |
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Protocollo d'intesa Min. dell'ambiente
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Il 22 luglio è stato siglato a Roma presso il
Ministero dell’ambiente un protocollo d’intesa
nel quale le associazioni scout firmatarie vengono abilitate
a svolgere le proprie attività e campi nei parchi
nazionali.
In questo documento, infatti, all’art. 1. si prende
ufficialmente atto della sensibilità educativa
ambientale che le associazioni scout hanno sempre dimostrato
e praticato, proponendole per una presenza attiva nei
parchi.
Dato che i parchi sono organismi autonomi, il protocollo
d’intesa dovrà essere "perfezionato"
localmente prima di piantare anche una sola tendina in
un parco!
Si tratta però, di una prima fondamentale tappa
di lavoro per tutta l’associazione, ed in particolare
per i comitati regionali e di zona, che potranno avviare
o potenziare qualora fossero già attivi, accordi
specifici con gli enti parco del proprio territorio.
La possibilità di campeggiare e svolgere attività
nei parchi, oltre a dare respiro ai capi che non riescono
più ad individuare località adatte alle
uscite e ai campi, sarà, quindi, un banco di prova
per la nostra capacità progettuale.
È possibile, ad esempio, che le strutture di branca
e del metodo delle zone e delle regioni possano inventare
e progettare attività specifiche per le varie fascia
d’età, attività che magari, possano
essere occasioni d’incontro e di esperienza anche
con gli altri frequentatori dei parchi. Ovviamente dovremo
lavorare molto anche sul nostro stile, consapevoli del
senso di responsabilità che occorre dimostrare,
facendo davvero del nostro meglio, per cogliere positivamente
questa occasione.
INTESA TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E ASSOCIAZIONI
SCAUTISTICHE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il
Ministero dell’ambiente;
Considerato che la suddetta legge all’art. 1 attribuisce
al Ministero il compito di assicurare la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
Considerato, inoltre, che il Ministero dell’ambiente
è tenuto in forza dello stesso articolo ad assumere
le iniziative idonee a sensibilizzare l’opinione
pubblica alle esigenze e ai problemi dell’ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree naturali protette del
6 dicembre 1991 n.394;
Considerato che detta legge, in attuazione degli artt.
9 e 32 della Costituzione, impone il compito di garantire
e promuovere la conservazione delle aree naturali protette,
nonché di promuovere attività di educazione
ricreative compatibili all’interno delle aree medesime;
Tenuto conto che tale compito viene adempiuto anche agevolando
il godimento del patrimonio naturalistico italiano mediante
accordi o convenzioni con le associazioni o i raggruppamenti
costituiti in forma continuativa;
Vista la legge quadro sul volontariato del 11 agosto 1991
n. 266, che valorizza le organizzazioni sociali, le quali
svolgono funzioni rilevanti nel settore sociale e della
solidarietà;
Tenuto conto che alcune Associazioni scout rientrano nel
novero delle organizzazioni riconosciute ai sensi della
legge-quadro sul volontariato;
Tenuto conto della radicata esperienza delle Associazioni
scautistiche nel perseguimento di fini educativi, di diffusione
dei valori ambientali all’interno della società
e dei suggerimenti del Centro Studi ed Esperienze Scout
Baden-Powell;
il Ministro dell’ambiente stipula con l’Associazione
Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci), il Corpo Nazionale
Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani (Cngei), l’Associazione
Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici (Fse)
e il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci)
la presente convenzione
Art. 1
Il Ministero dell’ambiente consapevole della funzione
educativa svolta dallo scautismo, in particolare dell’uso
dell’attività all’aperto e in ambienti
naturali ai fini della formazione del carattere dei giovani,
rileva l’importanza, nel perseguimento degli obiettivi
e degli scopi previsti dalla legge-quadro sulle aree naturali
protette, di offrire alle Associazioni scautistiche italiane
la possibilità di svolgere le loro attività
all’interno dei parchi nazionali, nonché
di agevolare i rapporti reciproci tra gli enti parco e
le suddette associazioni.
Art. 2
Le Associazioni, firmatarie della presente intesa, (appresso
definite Associazioni scout) dichiarano la loro disponibilità,
nel limite delle rispettive possibilità, a collaborare,
nel rispetto delle normative vigenti, alla diffusione
della conoscenza dei parchi nazionali, a partecipare all’opera
di conservazione e di sviluppo degli stessi, anche mediante
la prestazione di servizi adeguati alle diverse età
dei propri iscritti.
Art. 3
Il Ministero dell’ambiente promuoverà presso
gli enti parco forme collaborazione tra gli enti medesimi
e le associazioni scout, sui seguenti oggetti:
l individuazione di strutture per accantonamento e di
aree destinate al campeggio e luoghi di sosta per i campi
itineranti all’interno dei parchi nazionali;
l adeguamento di dette aree alle necessità delle
attività svolte dagli scout, anche mediante la
fornitura dei necessari servizi;
l eventuale affidamento di strutture, esistenti e/o da
riadattare, e di aree destinate al campeggio alle associazioni
scout per il perseguimento dei loro fini istituzionali;
l affidamento di altre aree destinate all’uso delle
Associazioni scautistiche;
l elaborazione di programmi educativi;
l formazione delle guide naturalistiche;
l convenzioni per lo sviluppo e lo svolgimento del servizio
civile;
l gestione di eventuali altri servizi.
Art. 4
Nello svolgimento delle loro attività all’interno
dei parchi nazionali le Associazioni scout si impegnano
a rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall’ente
gestore, a non procurare danni all’ambiente, a rispettare
e far rispettare la fauna e la flora e gli ambienti naturali
presenti all’interno del parco. Esse si impegnano,
altresì, a programmare le proprie attività
in armonia con quelle dell’ente parco e, eventualmente,
a sviluppare programmi per la valorizzazione delle aree
naturali protette, in modo particolare in materia di:
l prevenzione e avvistamento di eventuali incendi;
l educazione ambientale;
l collocazione e restauro della cartellonistica;
l manutenzione di sentieri, secondo le modalità
fornite dagli enti parco;
l svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità;
l servizio di guida;
l eventuale collaborazione con gli enti parco per altri
servizi e nei rapporti con il pubblico.
Le Associazioni scout si vincolano a non costruire impianti
fissi, tranne quelli specificamente autorizzati dagli
enti parco, nelle aree destinate a loro uso, a provvedere
alla raccolta dei rifiuti prodotti dall’ordinaria
attività di campeggio, curando specificamente la
predisposizione dei rifiuti organici per il compostaggio,
nonché a curare la gestione eco-compatibile degli
spazi medesimi.
Art. 5
Al fine di disciplinare i termini e le forme di collaborazione,
per l’individuazione delle aree destinate al campeggio,
anche itinerante, e delle strutture per l’accantonamento,
per la definizione delle modalità del loro utilizzo,
per il coinvolgimento delle Associazioni scout nelle attività
promosse dagli enti parco e, in generale, per il raggiungimento
dei fini sopra esposti si provvederà mediante apposite
convenzioni, accordi o concessioni da stipularsi tra i
singoli enti parco e le Associazioni scout.
I summenzionati atti negoziali determineranno la loro
durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione.
Laddove essi comportino oneri finanziari a carico degli
enti parco, tali atti sono da sottoscrivere nelle forme
e modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
Roma, lì 22 luglio 1997
Il Ministro dell’ambiente
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci)
Corpo Nazionale Giovani Esploratori/Esploratrici Italiani
(Cngei)
Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa Cattolici
(Fse)
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci)
Agesci Puglia
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